CANONI DI LOCAZIONE USO ABITATIVO NON PERCEPITI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE PER I NUOVI CONTRATTI

Per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati dal 1° gennaio 2020,  ai sensi dell’art. 3 quinquies del D.L. 34/2019, che ha modificato l’art.26 del Tuir, i canoni di locazione non percepiti non concorrono alla determinazione del reddito imponibile purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di pagamento.

Le disposizioni hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita’, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

Pertanto, il locatore che stipula un contratto di locazione dal 1° gennaio 2020 non dovrà più attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore, ai fini di non dichiarare i redditi non percepiti. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019, invece, rimane in vigore la precedente normativa.

Conseguentemente in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730, come indicato nelle istruzioni dovrà essere indicato il codice 4 nella colonna  7:  se l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale.

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